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Speedy ebike: i limiti in città per le bici elettriche sopra i 250W

Se ne sente parlare sempre più di frequente ma cosa sono esattamente le speedy ebike? E in cosa si differenziano dalle convenzionali bici a pedalata assistita?

Per speedy ebike, anche note come S-Pedelec,  si intende una categoria di biciclette elettriche che hanno un motore con una potenza superiore ai 250W e in grado di sviluppare una velocità massima assistita fino ai 45 km/h.

Questa tipologia di bici elettriche (definite L1e) rientra a tutti gli effetti nel quadro normativo che vige sui ciclomotori che predispone specifici limiti di accesso alle strade cittadine. In merito ai limiti in città delle speedy ebike il codice della strada parla chiaro: non si può andare oltre i 25 km orari.
Questo vuol dire che la potenza di una bicicletta a pedalata assistita non può essere superiore ai 250 W, oltre i quali, come previsto dalla legge, occorre omologare il mezzo.

 

Cosa dice la legge sui limiti di velocità delle bici elettriche

La direttiva Europea 2002/2/CE inserisce i cosiddetti cicli a pedali a pedalata assistita nella categoria dei velocipedi, che sono disciplinati dagli articoli 50,68 e 182 del Codice della Strada. Le normative sono le stesse applicate alle comuni biciclette.

bici elettriche dmeInoltre, ecco nello specifico, cosa recita il regolamento UE – 15/01/2013 – n. 168 – relativo all’omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli che esclude dall’obbligo di omologazione, tra gli altri, le biciclette a pedalata assistita:

  1. h) cicli a pedali a pedalata assistita, dotati di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua pari o inferiore a 250 W la cui alimentazione è interrotta se il ciclista smette di pedalare o è progressivamente ridotta e infine interrotta prima che la velocità del veicolo raggiunga i 25 km/h

 

 

Cosa si intende per omologazione delle speed-ebike

La procedura con cui un’autorità di omologazione certifica che un tipo di veicolo, di sistema, di componente o di entità tecnica indipendente è conforme alle pertinenti disposizioni amministrative e prescrizioni tecniche.

È quindi necessario non confondere le biciclette a funzionamento autonomo con le biciclette a pedalata assistita, che hanno un motore a supporto della pedalata ma non possono superare il limite di 25 km orari e di conseguenza devono essere concepite per una potenza pari o inferiore a 250W.

Infatti, le biciclette a funzionamento autonomo sono equiparate ai ciclomotori, richiedono casco, patentino, targa, assicurazione, documenti e tutto l’equipaggiamento necessario di un comune ciclomotore.

Le sanzioni, per chi non rispetta queste regole possono arrivare fino alla confisca del mezzo, passando per multe piuttosto salate, come i 5.110€ e il fermo amministrativo.

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