e-Bike

Omologazione biciclette elettriche: quando e come ottenerla

Come stabilito dal Regolamento UE – 15/01/2013 – n. 168 l’omologazione per le biciclette elettriche va effettuata per i veicoli a motore a due o tre ruote e quadricicli con potenza nominale superiore ai 250 W.

Cosa s’intende per omologazione

Il Regolamento UE – 15/01/2013 – n. 168 definisce con omologazione “la procedura con cui un’autorità di omologazione certifica che un tipo di veicolo, di sistema, di componente o di entità tecnica indipendente è conforme alle pertinenti disposizioni amministrative e prescrizioni tecniche”.

Quando l’omologazione non è richiesta

L’omologazione non è richiesta per i “cicli a pedali a pedalata assistita, dotati di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua pari o inferiore a 250 W la cui alimentazione è interrotta se il ciclista smette di pedalare o è progressivamente ridotta e infine interrotta prima che la velocità del veicolo raggiunga i 25 km/h; In tutti gli altri casi l’omologazione è richiesta.”

 

Omologazione per biciclette a pedalata assistita

Le biciclette a pedalata assistita con potenza del motore non superiore ai 250 W sono assimilabili in tutto alle biciclette muscolari e di conseguenza non necessitano di omologazione, assicurazione, casco e bollo. Il motore, infatti, che si attiva su richiesta e con la pedalata, ha una potenza nominale in linea con quando stabilito dal Regolamento UE – 15/01/2013 – n. 168.

Tutti i veicoli che, invece, rientrano nella categoria L1e devono provvedere per obbligo di legge all’omologazione e in particolare:

  • i mezzi con velocità massima di 25 km/h ma che hanno un motore con potenza maggiore a 250W.
  • I veicoli non potenza che può arrivare a 4000W e velocità oraria di 45 km. In questi casi, i produttori delle speedy ebike, devono dimostrare  che soddisfano una serie di requisiti aggiornati in base alla direttiva Europea 2002/24.

 

L’omologazione del mezzo che non rispetta requisiti come la velocità massima assistita di 25 km/h e potenza massima del motore di 250W è quindi obbligatoria e deve essere rilasciata dal produttore. Inoltre, i mezzi che non rientrano in questi parametri devono avere anche la targa.

Al contrario, se si provvede autonomamente ad aumentare la potenza nominale del motore elettrico, per ottenere l’omologazione della bici elettrica con questi requisiti, occorre rivolgersi alla Motorizzazione Civile e pagare, inoltre, una somma che si aggira intorno ai 65 euro.

 

Il codice della strada sull’omologazione delle bici a pedalata assistita

Il codice della strada, nell’articolo 50 stabilisce che «I velocipedi sono veicoli con due ruote o più ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo; sono altresì considerati velocipedi le biciclette a pedalata assistita, dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 KW la cui alimentazione è progressivamente ridotta ed infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare».

L’omologazione è indispensabile per motivi di sicurezza, per le multe che si rischiano e le problematiche  legali a cui si andrebbe incontro in caso di incidente se queste non sono rispettate e non si esibisce un certificato di omologazione.

Principali multe e sanzioni quando il veicolo non è omologato

Ecco tutte le multe che si rischiano quando non viene rilasciato il certificato di omologazione dalla casa produttrice della bici elettrica acquistata:

  • “mancanza certificato di circolazione ed immatricolazione: multa di 158 euro e sequestro amministrativo ai fini della confisca del veicolo (art. 97 comma 7 Codice strada);
  • mancata copertura assicurativa: multa di 868 euro e sequestro amministrativo ai fini della confisca del veicolo (art 193 commi 1 e 2 Codice strada);
  • mancanza di targa: multa di 79 euro e fermo amministrativo del veicolo per 30 giorni (art. 97 comma 8 Codice strada);
  • mancanza casco: multa di 83 euro e fermo amministrativo per 60 giorni (art. 171 commi 1, 2, 3, Codice strada);
  • mancanza patente: multa di 5.110 euro e fermo amministrativo per 3 mesi (art. 116 comma 15 Codice della strada).”